Dal 1° gennaio 2010 è in vigore la cosiddetta tassa sul ricorso, cioè l’obbligo di pagare 38 euro (30 di contributo unificato + 8 di spese forfetizzate) su tutti i ricorsi al giudice di pace contro i verbali di violazione di norme del codice della strada. Ma come si paga questo importo? E cosa succede se non si paga? E se l’opposizione è accolta? Ecco le cose da sapere sulla nuova “tassa” sul ricorso.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, i 30 euro di contributo unificato si pagano in tutte le tabaccherie dotate di terminale Lottomatica. In pratica la tabaccheria rilascia una specie di marca da bollo adesiva che va applicata direttamente sul ricorso. Gli otto euro di spese forfetizzate, invece, si pagano acquistando una marca da bollo di quell’importo, marca che, analogamente alla fustella del contributo unificato, deve essere applicata al ricorso.
Se il ricorso è spedito o consegnato privo di contributo unificato e di marca da bollo, è comunque iscritto a ruolo dalla cancelleria civile dell’ufficio. Il procedimento, insomma, inizia lo stesso. In questo caso, però, la cancelleria manda al ricorrente un avviso con cui richiede il pagamento dell’importo dovuto entro 30 giorni.
Se il ricorrente non paga nemmeno dopo l’avviso, la cancelleria ne dà comunicazione all’agenzia delle entrate che iscrive a ruolo l’importo dovuto, cioè provvederà a inviare a domicilio del ricorrente una cartella esattoriale.
Ma il ricorso sarà comunque discusso dal giudice. Se, infine, il ricorso è accolto, il giudice normalmente dispone la rifusione delle spese sostenute. Che vuol dire? Che per esempio il comune, se la multa era stata fatta dalla polizia municipale, dovrà rimborsare i 38 euro all’automobilista che ha vinto l’opposizione.
A proposito, è sempre opportuno chiedere esplicitamente al giudice, direttamente nel ricorso, di disporre la rifusione delle spese sostenute. Ovviamente solo in caso di accoglimento.
















