
Autovelox a largo spettro. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’usanza di accelerare subito dopo aver superato la pattuglia della stradale o dei vigili muniti di autovelox per il controllo della velocità dei veicoli potrebbe essere sanzionata in egual modo tramite una multa.
Merito delle ultime tecnologie oggi, le forze del’ordine sono in grado di documentare l’infrazione anche in fase di allontanamento e con entrambi i veicoli in movimento. Una volta riscontrata l’infrazione la sanzione amministrativa potrà essere regolarmente spedita via posta al domicilio del trasgressore.
Automobilisti siete stati avvisati, d’ora in avanti le multe potranno essere valide anche se la foto riprende soltanto il veicolo che si allontana a tutta velocità dal punto in cui il dispositivo elettronico è stato piazzato e non più solo nella fase di avvicinamento al suddetto dispositivo.
Il parere è stato fornito dopo una richiesta di chiarimento di un comune del Friuli: gli autovelox, omologati e tarati, possono essere usati sia in fase di avvicinamento che di allontanamento dal punto di osservazione dell’auto che supera i limiti di velocità ? La risposta è stata affermativa, oggi i nuovi modelli di misuratori laser forniscono immagini molto definite per accertare l’infrazione.
La contestazione immediata della violazione o la successiva notifica della multa a domicilio sono duque possibili anche in caso di superamento del limite di velocità subito dopo il punto in cui il sistema di puntamento laser è stato messo, sempre che i dispositivi siano costantemente presidiati dalla polizia locale o da altre forze dell’ordine.
Gli autovelox rientrano infatti – spiega il Ministero – tra gli strumenti “per i quali non è imposta la contestazione immediata purché ricorrano le condizioni previste dalla stessa lettera e), ovvero consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo perché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari” secondo il dettato dall’art. 201, comma 1-bis, lettera e) del Codice della strada.















